Sentenza 94/1968 (ECLI:IT:COST:1968:94)
Massima numero 2952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2953
Titolo
SENT. 94/68 A. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81 - OBBLIGO DI COPERTURA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 94/68 A. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81 - OBBLIGO DI COPERTURA - INTERPRETAZIONE.
Testo
Non vi e ' violazione dell'art. 81 della Costituzione, qualora siano trasferiti ad un nuovo mutuo i mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti, dopo la cessazione della spesa relativa ad un precedente mutuo. L'economia di bilancio, derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa, costituisce mezzo valido di copertura per nuove spese, allorche' appaia sufficientemente sicura secondo le previsioni. (Vedi anche sentenza n. 1 del 1966).
Non vi e ' violazione dell'art. 81 della Costituzione, qualora siano trasferiti ad un nuovo mutuo i mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti, dopo la cessazione della spesa relativa ad un precedente mutuo. L'economia di bilancio, derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa, costituisce mezzo valido di copertura per nuove spese, allorche' appaia sufficientemente sicura secondo le previsioni. (Vedi anche sentenza n. 1 del 1966).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte