Sentenza 95/1968 (ECLI:IT:COST:1968:95)
Massima numero 2954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 95/68. IMPOSTE IN GENERE - RIORDINAMENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO - LEGGE DI DELEGAZIONE N. 1601 DEL 1922 - ART. 1 R.D. N. 1792 DEL 1923 - CONVALIDA DEI DD.LL. NN. 1592 E 1593 DEL 1921 - PRETESO ECCESSO DI DELEGA PER CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI LEGGE DI COMPETENZA DEL PARLAMENTO - ESCLUSIONE - DIVERSA INTERPRETAZIONE DA DARSI ALL'ESPRESSIONE "CONVALIDA" - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ANTERIORE A COSTITUZIONE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI - ESISTENZA DI DELEGA PARLAMENTARE CON OGGETTO CHIARAMENTE DEFINITO ED OSSERVANZA DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO DEI LIMITI SEGNATI DALLA DELEGA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 10 maggio 1923, n. 1792, recante "convalida dei regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16/11/1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica" per eccesso della delega rispetto alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Nell'ordinamento costituzionale precedente l'attuale, due principi generalmente validi condizionavano la legittimita' dei decreti delegati: l'esistenza di una delega del Parlamento, con oggetto chiaramente definito, e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, dei limiti segnati con la delega (cfr. sentt. 37/57, 54/57, 53/61). L'espressione "sono convalidati i regi decreti..." usata nell'art. 1 del d. 10 maggio 1923, n. 1792, non puo' essere intesa con riferimento alla nozione di convalida, elaborata in diritto privato (artt. 1423 e 1444 cod. civ.) e in diritto amministrativo, secondo i quali la convalida presuppone un atto invalido (negozio annullabile, atto amministrativo illegittimo) di cui si eliminano i vizi, perche' i decreti legge di cui trattasi, secondo l'ordinamento del tempo, non erano atti invalidi ne' erano soggetti a un termine di conversione. Con la "convalida" del d.l. n. 1592 del 1921, il Governo non oltrepasso' i limiti della delega, dando luogo a una conversione in legge di competenza del Parlamento, ma legittimamente le norme di quel decreto furono mantenute invariate e continuarono ad aver vigore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  03/12/1922  n. 1601  art. 0