Sentenza 96/1968 (ECLI:IT:COST:1968:96)
Massima numero 2958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 96/68 D. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. 7 FEBBRAIO 1957, N. 16 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE PROVINCIE SICILIANE - ADOZIONE DEL VOTO PLURIMO - LEGITTIMITA' FINALITA'.
SENT. 96/68 D. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - REGIONE SICILIANA - LEGGE REG. 7 FEBBRAIO 1957, N. 16 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE PROVINCIE SICILIANE - ADOZIONE DEL VOTO PLURIMO - LEGITTIMITA' FINALITA'.
Testo
Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, sulla "Elezione dei consigli delle provincie siciliane", non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma, al contrario, esso risulta manifestamente preordinato alla piu' esatta osservanza di quel principio per una completa salvaguardia dei diritti delle minoranze.
Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 della legge reg. sic. 7 febbraio 1957, n. 16, sulla "Elezione dei consigli delle provincie siciliane", non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma, al contrario, esso risulta manifestamente preordinato alla piu' esatta osservanza di quel principio per una completa salvaguardia dei diritti delle minoranze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte