Sentenza 96/1968 (ECLI:IT:COST:1968:96)
Massima numero 2959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2955  2956  2957  2958  2960


Titolo
SENT. 96/68 E. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - COSTITUZIONE, ART. 48 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ELEZIONI DI SECONDO GRADO - FATTISPECIE - NORMA CHE CONFERISCE A CITTADINI ELETTI UN POTERE ELETTIVO DI SECONDO GRADO IN BASE AL NUMERO DEI VOTI RIPORTATI - LEGITTIMITA'.

Testo
Il principio di eguaglianza, affermato dall'art. 48 della Costituzione, si ricollega a quello piu' ampio affermato dall'art. 3. Pertanto, quando nelle elezioni di secondo grado l'elettorato attivo e' attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Altri parametri e norme interposte