Sentenza 97/1968 (ECLI:IT:COST:1968:97)
Massima numero 2961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2962


Titolo
SENT. 97/68 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 130, 138 E 139, SECONDO COMMA - REDDITO MINIMO - ESENZIONE - COLLEGAMENTO CON ART. 2, COMMA SECONDO, COST. - ESCLUSA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST..

Testo
L'art. 53 della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, fa riferimento alla "capacita' contributiva" dei soggetti e con cio', mentre da un lato impone che a maggior capacita' corrisponda un maggior concorso da realizzarsi con il criterio della progressivita', dall'altro esclude che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacita' manchi del tutto. Non e' quindi esatto che l'art. 53 Cost. esiga che ad ogni reddito, indipendentemente dalla sua entita', debba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta. D'altra parte il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3, comma secondo, Cost., al quale lo Stato deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale, presuppone (fra l'altro) che a nessuno l'imposizione fiscale tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell'uomo. Non contrastano, quindi, ed anzi trovano fondamento, in tali principi gli artt. 130 e 139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (e successive modifiche), in virtu' dei quali i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila sono esenti dall'imposta complementare e l'importo dovuto a titolo di imposta complementare non puo' mai superare la differenza tra il reddito complessivo e le lire 960 mila. Ed e' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale di tali disposizioni, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo di una pretesa ingiustificata disparita' di trattamento a scapito dei contribuenti percettori di redditi di poco o di molto superiori a tale cifra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte