Sentenza 97/1968 (ECLI:IT:COST:1968:97)
Massima numero 2962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2961
Titolo
SENT. 97/68 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 138 - QUOTE DETRAIBILI - MISURE FISSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 97/68 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 138 - QUOTE DETRAIBILI - MISURE FISSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Nel sistema dell'imposta complementare le quote detraibili di cui all'art. 138 T.U. appr. con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (lire 50 mila per ogni familiare a carico e detrazione fissa di lire 240 mila) non vengono in considerazione come parte del C.D. minimo vitale, ma costituiscono un'agevolazione tributaria, spettante a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, sicche' per la sua legittimita' costituzionale basta che, nel rispetto del principio di eguaglianza, essa sia - come in effetti e' - concessa a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Ne' vale in contrario il rilievo che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli sono stati affidati, e' ammesso a detrarla per l'intero ammontare, poiche' detta annualita' (in virtu' di altro comma dello stesso art. 138) viene computata fra i redditi del coniuge che la riceve. La misura delle quote detraibili, comunque, non puo' essere sindacata dalla Corte, la determinazione di essa scaturendo da complessive valutazioni discrezionali di competenza del legislatore. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 138, sollevata in base all'assunto che le quote detraibili ivi previste apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia.
Nel sistema dell'imposta complementare le quote detraibili di cui all'art. 138 T.U. appr. con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (lire 50 mila per ogni familiare a carico e detrazione fissa di lire 240 mila) non vengono in considerazione come parte del C.D. minimo vitale, ma costituiscono un'agevolazione tributaria, spettante a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, sicche' per la sua legittimita' costituzionale basta che, nel rispetto del principio di eguaglianza, essa sia - come in effetti e' - concessa a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Ne' vale in contrario il rilievo che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli sono stati affidati, e' ammesso a detrarla per l'intero ammontare, poiche' detta annualita' (in virtu' di altro comma dello stesso art. 138) viene computata fra i redditi del coniuge che la riceve. La misura delle quote detraibili, comunque, non puo' essere sindacata dalla Corte, la determinazione di essa scaturendo da complessive valutazioni discrezionali di competenza del legislatore. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 138, sollevata in base all'assunto che le quote detraibili ivi previste apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte