Sentenza 98/1968 (ECLI:IT:COST:1968:98)
Massima numero 2964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2963  2965  2966


Titolo
SENT. 98/68 B. STAMPA - GIORNALISTA - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 46, PRIMO COMMA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DIRETTORE E VICE DIRETTORE RESPONSABILE DI UN GIORNALE QUOTIDIANO O DI UN PERIODICO O AGENZIA DI STAMPA - ESCLUSIONE CHE TALI SOGGETTI POSSANO ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Le ragioni che rendono costituzionalmente legittimo l'obbligo di iscrizione nell'albo dei giornalisti, per i direttori o vice direttori responsabili, vanno ricercate nella esigenza di rendere cosi' possibile la vigilanza sulle attivita' svolte dai predetti da parte dell'Ordine. Poiche' tale vigilanza e' resa possibile con la semplice iscrizione all'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'elenco dei professionisti o di quello dei pubblicisti, aggiungere, come fa il primo comma dell'art. 46 della legge n. 69 del 1963, l'ulteriore vincolo di scelta dei direttori o vice direttori responsabili di un quotidiano di un periodico o di un'agenzia di stampa fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti - con esclusione di quelli iscritti nell'elenco dei pubblicisti - significa aggravare il limite posto alla liberta' garantita dall'art. 21 Cost., senza un'adeguata giustificazione razionale. Pertanto, la disposizione dell'art. 46, primo comma, della legge n. 69 del 1963 deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Cfr.: Sent. n. 11/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte