Sentenza 98/1968 (ECLI:IT:COST:1968:98)
Massima numero 2965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2963  2964  2966


Titolo
SENT. 98/68 C. STAMPA - GIORNALISTA - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI - QUOTIDIANI O PERIODICI DI PARTITO O MOVIMENTO POLITICO O ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DIREZIONE AFFIDATA A PERSONA NON ISCRITTA ALL'ALBO - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 47, TERZO COMMA - ESCLUSIONE DALLA VICEDIREZIONE DEGLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI O DEI PROFESSIONISTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
In applicazione all'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude, nell'ipotesi in cui la direzione di quotidiani o periodici di partito, movimento politico o organizzazione sindacale sia affidata ad un direttore non iscritto all'albo, che vice direttore del quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicisti e che vice direttore del periodico possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27