Sentenza 100/1968 (ECLI:IT:COST:1968:100)
Massima numero 2969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2968  2970  2971  2972


Titolo
SENT. 100/68 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA - JUS SUPERVENIENS - ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO SE RISULTI CHE LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA NORMA IMPUGNATA, E SUCCESSIVAMENTE ABROGATA, E' INDISPENSABILE PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.

Testo
Non va disposta la restituzione degli atti al giudice di merito perche' rinnovi l'esame della rilevanza della proposta questione alla stregua di una nuova norma, sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalita', la quale ha innovato profondamente la disciplina contenuta nella norma precedentemente impugnata, se dall'ordinanza di remissione si desume chiaramente che la definizione del giudizio principale e' subordinata alla questione di costituzionalita' sollevata nei riguardi della norma denunciata. (Fattispecie nella quale il giudice istruttore penale del tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del Cod. postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, per contrasto con i principi della liberta' di corrispondenza e della liberta' di manifestazione del pensiero sanciti rispettivamente negli artt. 15, comma secondo e 21 della Cost. Sebbene nelle more del giudizio di costituzionalita' fosse sopravvenuto l'art. unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, profondamente innovativo della norma impugnata, la Corte ha escluso che si dovesse far luogo alla restituzione degli atti al giudice sul rilievo che dall'ordinanza di rimessione risultava evidente l'indispensabilita' della soluzione della proposta questione per la definizione del giudizio principale. Ai sensi dell'art. 13 del Cod. postale impugnato, l'ufficio postale di Bologna aveva infatti disposto il fermo dei plichi contenenti riviste ritenute oscene costituenti la prova del reato contestato, di pubblicazioni oscene - art. 528 Cod. pen. E alla stessa disposizione si riferiva propriamente l'ordinanza di remissione nel punto in cui affermava che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della stessa avrebbe condotto a ritenere illegittima l'attivita' dell'ufficio postale che aveva dato modo di acquisire una prova, dalla cui invalidita' sarebbe potuto conseguire il proscioglimento degli imputati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23