Sentenza 100/1968 (ECLI:IT:COST:1968:100)
Massima numero 2970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2968  2969  2971  2972


Titolo
SENT. 100/68 C. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - FACOLTA' DATA ALL'AMMINISTRAZIONE POSTALE DI NON DAR CORSO ALLA CORRISPONDENZA CONTRARIA ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME - (ART. 13 COD. POSTALE, N. 645 DEL 1936) - VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 15, comma secondo, Cost., che nell'enunciare il principio della liberta' e segretezza della corrispondenza stabilisce che le loro limitazioni possono avvenire "soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge", la norma contenuta nell'art. 13 del Cod. postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, la quale, autorizzando l'amministrazione postale a non dar corso alla corrispondenza che possa costituire pericolo per la sicurezza dello Stato, o recar danno alle persone e alle cose, viene ad attribuire all'amministrazione un potere autonomo e discrezionale senza intervento dell'autorita' giudiziaria e senza neppure l'obbligo di fare ad essa immediato rapporto in ordine alla corrispondenza fermata. La corrispondenza puo' cosi' essere trattenuta negli uffici postali a tempo indeterminato o addirittura venire distrutta, ai sensi degli artt. 39 cod. postale e 33 del regolamento approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689, esponendosi in tal modo la liberta' di corrispondenza a possibili limitazioni ed ingerenze senza la garanzia dell'intervento dell'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15  co. 2

Altri parametri e norme interposte