Sentenza 100/1968 (ECLI:IT:COST:1968:100)
Massima numero 2971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/68 D. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - ART. 12 CPV. COD. POSTALE, N. 645 DEL 1936 - FACOLTA' DI PRENDERE VISIONE, AVER COPIA E PROCEDERE A SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA - NORMA DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - DIVIETO DI SPEDIRE OGGETTI CHE POSSANO RECAR DANNO O PERICOLO - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 15 E 21 COST. DEGLI ARTT. 12 E 72 COD. POSTALE - INSUSSISTENZA.
SENT. 100/68 D. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - ART. 12 CPV. COD. POSTALE, N. 645 DEL 1936 - FACOLTA' DI PRENDERE VISIONE, AVER COPIA E PROCEDERE A SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA - NORMA DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI - DIVIETO DI SPEDIRE OGGETTI CHE POSSANO RECAR DANNO O PERICOLO - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 15 E 21 COST. DEGLI ARTT. 12 E 72 COD. POSTALE - INSUSSISTENZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, cpv. e 72 Cod. postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. L'art. 12, stabilendo che la pubblica autorita', nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere a sequestro della corrispondenza, e' norma di mero rinvio in quanto non concede in concreto ad alcuna autorita' dette facolta', ma demanda ad altre disposizioni - come chiarito dal suo inciso "nei casi e sui modi previsti dalla legge" - l'indicazione delle autorita' cui spetta tale potere e dei casi e dei modi in cui esso e' esercitabile si che solo in confronto di queste ultime disposizioni potrebbero venire in considerazione le questioni di costituzionalita' prospettate in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost. L'art. 72, a sua volta, si limita a porre il divieto, penalmente sanzionato, di spedire oggetti che possono cagionar danno o costituire pericolo per persone o cose o la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, cpv. e 72 Cod. postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. L'art. 12, stabilendo che la pubblica autorita', nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere a sequestro della corrispondenza, e' norma di mero rinvio in quanto non concede in concreto ad alcuna autorita' dette facolta', ma demanda ad altre disposizioni - come chiarito dal suo inciso "nei casi e sui modi previsti dalla legge" - l'indicazione delle autorita' cui spetta tale potere e dei casi e dei modi in cui esso e' esercitabile si che solo in confronto di queste ultime disposizioni potrebbero venire in considerazione le questioni di costituzionalita' prospettate in riferimento agli artt. 15 e 21 Cost. L'art. 72, a sua volta, si limita a porre il divieto, penalmente sanzionato, di spedire oggetti che possono cagionar danno o costituire pericolo per persone o cose o la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte