Sentenza 100/1968 (ECLI:IT:COST:1968:100)
Massima numero 2972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/68 E. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - NUOVA DISCIPLINA DEL FERMO DELLA CORRISPONDENZA DETTATA DALL'ART. UNICO, LEGGE N. 1114 DEL 1966 - PRETESO CONTRASTO CON ART. 15 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/68 E. LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - NUOVA DISCIPLINA DEL FERMO DELLA CORRISPONDENZA DETTATA DALL'ART. UNICO, LEGGE N. 1114 DEL 1966 - PRETESO CONTRASTO CON ART. 15 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 15 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, il quale, innovando completamente la disciplina del procedimento di fermo della corrispondenza prevista dall'ordinario art. 13 del Cod. postale, si e' conformato al dettato costituzionale disponendo che l'ufficio postale e' tenuto ad inviare la corrispondenza al Pretore, il quale, con decreto motivato, impugnabile con reclamo dinanzi al Tribunale, decide entro 24 ore se la corrispondenza debba o non aver corso. Adeguandosi alle garanzie dettate dalla Costituzione la nuova norma ha quindi tolto all'amministrazione il potere di arrestare autonomamente l'inoltro della corrispondenza ed ha istituito uno speciale procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria, sostanzialmente valido ed idoneo ad attuare la difesa del diritto del singolo alla inviolabilita' della corrispondenza. E' da escludere che nel nuovo sistema normativo l'amministrazione conservi, sia pure in via provvisoria, poteri discrezionali di fermo tali da legittimare i dubbi di costituzionalita' prospettati in riferimento al fatto che la norma ha omesso di specificare il termine entro cui la corrispondenza va trasmessa al Pretore, l'ufficio postale che lungo il percorso della corrispondenza possa ordinare la trasmissione, nonche' l'obbligo di notificazione del provvedimento del magistrato anche al destinatario della corrispondenza.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 15 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, il quale, innovando completamente la disciplina del procedimento di fermo della corrispondenza prevista dall'ordinario art. 13 del Cod. postale, si e' conformato al dettato costituzionale disponendo che l'ufficio postale e' tenuto ad inviare la corrispondenza al Pretore, il quale, con decreto motivato, impugnabile con reclamo dinanzi al Tribunale, decide entro 24 ore se la corrispondenza debba o non aver corso. Adeguandosi alle garanzie dettate dalla Costituzione la nuova norma ha quindi tolto all'amministrazione il potere di arrestare autonomamente l'inoltro della corrispondenza ed ha istituito uno speciale procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria, sostanzialmente valido ed idoneo ad attuare la difesa del diritto del singolo alla inviolabilita' della corrispondenza. E' da escludere che nel nuovo sistema normativo l'amministrazione conservi, sia pure in via provvisoria, poteri discrezionali di fermo tali da legittimare i dubbi di costituzionalita' prospettati in riferimento al fatto che la norma ha omesso di specificare il termine entro cui la corrispondenza va trasmessa al Pretore, l'ufficio postale che lungo il percorso della corrispondenza possa ordinare la trasmissione, nonche' l'obbligo di notificazione del provvedimento del magistrato anche al destinatario della corrispondenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte