Sentenza 71/2020 (ECLI:IT:COST:2020:71)
Massima numero 42661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Thema decidendum - Parametro costituzionale asseritamente violato - Indicazione erronea - Menzione corretta da parte dell'atto di promovimento - Errore materiale non preclusivo dell'esame della questione.
Thema decidendum - Parametro costituzionale asseritamente violato - Indicazione erronea - Menzione corretta da parte dell'atto di promovimento - Errore materiale non preclusivo dell'esame della questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Roma, sez. spec. degli usi civici, dell'art. 53, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 non incide sul thema decidendum l'indicazione del giudice a quo, quale parametro costituzionale violato, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La motivazione dell'atto di promovimento fa menzione della lesione della materia «ordinamento civile», cosicché l'indicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. è riconducibile a un errore materiale. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019 e n. 97 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2010
n. 34
art. 53
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte