Sentenza 101/1968 (ECLI:IT:COST:1968:101)
Massima numero 2976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 101/68 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE DATA DAL GIUDICE A QUO - INSINDACABILITA'.
SENT. 101/68 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE SUFFICIENTE DATA DAL GIUDICE A QUO - INSINDACABILITA'.
Testo
Non e' sindacabile, essendo sufficiente la motivazione adottata dal giudice a quo, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente la disciplina del lavoro domestico, ove il giudice ritenga applicabile codesta disciplina al rapporto controverso, e ritenga altresi' che nel caso di dichiarazione di illegittimita' della normativa stessa il relativo rapporto troverebbe disciplina nelle norme generali dettate dal codice civile.
Non e' sindacabile, essendo sufficiente la motivazione adottata dal giudice a quo, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge 2 aprile 1958, n. 339, contenente la disciplina del lavoro domestico, ove il giudice ritenga applicabile codesta disciplina al rapporto controverso, e ritenga altresi' che nel caso di dichiarazione di illegittimita' della normativa stessa il relativo rapporto troverebbe disciplina nelle norme generali dettate dal codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23