Sentenza 101/1968 (ECLI:IT:COST:1968:101)
Massima numero 2977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 101/68 E. LAVORO - PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - IMPLICAZIONI - NON ESCLUDE INTERVENTI DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE: LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO - LEGITTIMITA'.
SENT. 101/68 E. LAVORO - PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - IMPLICAZIONI - NON ESCLUDE INTERVENTI DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE: LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO - LEGITTIMITA'.
Testo
Nel sistema costituzionale vigente, caratterizzato, in tema di disciplina del rapporto di lavoro, dal principio della piena liberta' sindacale, che si attua sia con riferimento alla costituzione o meno di associazioni sindacali di categoria, sia in ordine alla iscrizione alle stesse, nonche' dalla autonomia collettiva, destinata a determinare effetti direttamente tra le parti contraenti, l'intervento del legislatore non soltanto non contrasta con alcun precetto costituzionale, ma anzi si inserisce nella logica di quel sistema. Codesto intervento costituisce utile, o addirittura essenziale, strumento per la tutela di interessi pubblici o collettivi, con norme cogenti, ovvero di altri interessi, pubblici o privati, con norme supplettive o dispositive (nella specie la legge n. 339 del 2 aprile 1958 e' stata considerata espressione di tali esigenze).
Nel sistema costituzionale vigente, caratterizzato, in tema di disciplina del rapporto di lavoro, dal principio della piena liberta' sindacale, che si attua sia con riferimento alla costituzione o meno di associazioni sindacali di categoria, sia in ordine alla iscrizione alle stesse, nonche' dalla autonomia collettiva, destinata a determinare effetti direttamente tra le parti contraenti, l'intervento del legislatore non soltanto non contrasta con alcun precetto costituzionale, ma anzi si inserisce nella logica di quel sistema. Codesto intervento costituisce utile, o addirittura essenziale, strumento per la tutela di interessi pubblici o collettivi, con norme cogenti, ovvero di altri interessi, pubblici o privati, con norme supplettive o dispositive (nella specie la legge n. 339 del 2 aprile 1958 e' stata considerata espressione di tali esigenze).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte