Sentenza 102/1968 (ECLI:IT:COST:1968:102)
Massima numero 2978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2979  2980  2981


Titolo
SENT. 102/68 A. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 4 - INTERPRETAZIONE - IMPOSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI PORRE LIMITI CHE ESCLUDANO O NEGHINO IL DIRITTO AL LAVORO E LA LIBERTA' DI SCELTA DEL LAVORO DEI CITTADINI - LEGITTIMITA' DI LIMITI LEGISLATIVI CHE SPECIFICHINO CONDIZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LAVORO.

Testo
Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della liberta' di scegliere un'attivita' lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale diritto escludano o tale liberta' direttamente o indirettamente rinneghino, ma non consegue l'impossibilita' per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte