Sentenza 102/1968 (ECLI:IT:COST:1968:102)
Massima numero 2979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2978  2980  2981


Titolo
SENT. 102/68 B. LAVORO - ASSISTENZA E CONSULENZA - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' A PROFESSIONISTI E A ISCRITTI IN APPOSITI ALBI (ART. 1 LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081) - PRETESO CONTRASTO CON ART. 4 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA RETTA APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA AD OPERA DI SOGGETTI FORNITI DEI NECESSARI REQUISITI DI MORALITA' E CAPACITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, la quale, nel disporre l'"Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro" ha inteso non gia' porre ingiustificate limitazioni al diritto al lavoro costituzionalmente garantito, bensi' disciplinare l'attivita' dei consulenti del lavoro - per il rilievo che detta attivita' ha col pubblico interesse a che le leggi in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, siano rettamente applicate - subordinandone l'esercizio al rilascio di un'autorizzazione e all'iscrizione in un albo di categoria che possono indistintamente ottenere tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (eta', buona condotta, istruzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte