Sentenza 102/1968 (ECLI:IT:COST:1968:102)
Massima numero 2980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/68 C. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ART. 3 - INTERPRETAZIONE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI DETTARE NORME DIVERSE PER LA DISCIPLINA DI SITUAZIONI DIVERSE.
SENT. 102/68 C. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ART. 3 - INTERPRETAZIONE - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI DETTARE NORME DIVERSE PER LA DISCIPLINA DI SITUAZIONI DIVERSE.
Testo
L'obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente una determinata materia sussiste quando le situazioni siano identiche e non puo' per contro disconoscersi al legislatore la possibilita' di emanare norme differenziate per regolare situazioni diverse.
L'obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente una determinata materia sussiste quando le situazioni siano identiche e non puo' per contro disconoscersi al legislatore la possibilita' di emanare norme differenziate per regolare situazioni diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte