Sentenza 102/1968 (ECLI:IT:COST:1968:102)
Massima numero 2981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2978  2979  2980


Titolo
SENT. 102/68 D. LAVORO - ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO - ATTIVITA' DEI CONSULENTI DI LAVORO - LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' A PROFESSIONISTI E A ISCRITTI IN APPOSITI ALBI - POSSIBILITA' DI CURARE DIRETTAMENTE O A MEZZO PROPRI DIPENDENTI L'ATTIVITA' DI TENUTA E REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ACCERTAMENTO DI CAPACITA' - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA DI IDENTITA' DI SITUAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sollevata sul rilievo che la norma impugnata avrebbe dato origine ad ingiusta sperequazione di trattamento esigendo solo per i consulenti di lavoro iscritti negli appositi albi di categoria e non per i datori di lavoro e loro dipendenti, il controllo preventivo dell'amministrazione, inteso ad accertare la sussistenza del requisito della capacita'. Non sussiste infatti identita' di situazioni fra l'attivita' svolta dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti e l'attivita' di consulenza svolta da esperti non legati da rapporti di impiego con l'azienda. Profonda e' la differenza che intercorre fra il datore di lavoro che cura i propri interessi in seno alla sua impresa ed i consulenti che, estranei all'impresa, curano interessi altrui. I dipendenti, poi, non sono presi in considerazione dal legislatore a titolo personale, ma vengono in rilievo solo nella qualita' di persone vincolate all'azienda da rapporti di subordinazione, sicche' l'apprezzamento della loro capacita', per gli adempimenti in materia di lavoro, non puo' non essere rimesso all'imprenditore datore di lavoro, al quale risale la responsabilita' del loro operato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte