Sentenza 103/1968 (ECLI:IT:COST:1968:103)
Massima numero 2982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2983  2984


Titolo
SENT. 103/68 A. ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - ART. 45, COMMA TERZO, R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 - SCOPO.

Testo
Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, come e' dato desumere dall'art. 45, comma terzo del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e' "l'assegnazione agli assicurati di una indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (INPS), il datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera all'altrui dipendenza. L'evento coperto e' l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattivita', conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volonta' del lavoratore ma dipendente da ragioni obiettive e cioe' mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte