Sentenza 103/1968 (ECLI:IT:COST:1968:103)
Massima numero 2984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2982  2983


Titolo
SENT. 103/68 C. ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - ESENZIONE DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER LAVORATORI DIPENDENTI DA PERSONE SOGGETTE NEI LORO CONFRONTI DALL'OBBLIGO ALIMENTARE - ART. 40, N. 6, R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 - CONTRASTO CON ART. 38 COST. - SUSSISTENZA - INIDONEITA' DELL'ISTITUTO SUGLI ALIMENTI A PERSEGUIRE GLI SCOPI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 38 Cost., l'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1115, che esonera dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione colui che presta la sua opera alla dipendenza di persona tenuta verso di lui alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile, in quanto anche nella ipotesi contemplata da tale norma, possono puntualmente realizzarsi tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame, restando esposto il lavoratore all'alea della involontaria disoccupazione. A giustificazione della norma non vale rilevare che l'evento protetto non potrebbe verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso fra le persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato, dato che i vincoli di parentela possono al piu' rendere meno probabile, ma non escludere che il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione involontaria. E comunque lo scopo dell'assicurazione non puo' certo essere perseguito con l'istituto degli alimenti regolato dal codice civile avente natura, carattere e finalita' del tutto diversi. Mentre infatti il lavoratore assicurato ottiene sicuramente l'indennita' in caso di involontaria disoccupazione, il lavoratore che resta privo di occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta a somministrargli gli alimenti, non solo non ha diritto all'indennita', per non essere il suo rapporto di lavoro assicurabile, ma resta anche esposto all'eventualita' di non poter neppure godere degli alimenti nei casi in cui l'obbligato alla somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non potere assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte