Sentenza 104/1968 (ECLI:IT:COST:1968:104)
Massima numero 2985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 104/68. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 26, SECONDO COMMA - AUMENTO DELL'AMMENDA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 104/68. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 26, SECONDO COMMA - AUMENTO DELL'AMMENDA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facolta' di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, puo' presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma e' certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso pero' non e' affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei piu' abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.
Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facolta' di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, puo' presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma e' certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso pero' non e' affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei piu' abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte