Sentenza 105/1968 (ECLI:IT:COST:1968:105)
Massima numero 2988
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 16/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2986  2987  2989


Titolo
SENT. 105/68 C. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - PROVVEDIMENTI ASSESSORIALI DA ADOTTARE DI CONCERTO CON LO STATO - OMMISSIONE DEL CONCERTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO.

Testo
Con le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, approvato col D.L. 7 maggio 1948, n. 789, sono state trasferite alla Regione soltanto le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non anche quelle del Ministero del tesoro, materia nella quale la Regione non ha neppure potesta' legislativa concorrente. Pertanto, nei casi in cui un determinato provvedimento debba essere adottato dall'assessore regionale competente per materia, col concerto del Ministero del tesoro, ove questo concerto non sia previamente intervenuto, l'atto amministrativo posto in essere da' luogo ad illegittimita' costituzionale per invasione da parte della Regione della competenza spettante allo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  07/05/1948  n. 789  art. 0