Sentenza 106/1968 (ECLI:IT:COST:1968:106)
Massima numero 2990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2991


Titolo
SENT. 106/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE CONTENUTA NELL'ORDINANZA DI RINVIO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che impone ai genitori l'obbligo di far frequentare la scuola media secondaria di primo grado ai figli, punendo gli inadempienti con le pene di cui all'art. 731 c.p., sollevata in relazione agli artt. 3 e 34 Cost., e' sufficientemente motivata dal giudice a quo, e pertanto e' infondata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione stessa riferita alla pretesa esistenza, nella specie, di giusti motivi previsti quale circostanza esimente dal citato art. 731 c.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23