Sentenza 107/1968 (ECLI:IT:COST:1968:107)
Massima numero 2992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 5 LUGLIO 1966, N. 526, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 107/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 5 LUGLIO 1966, N. 526, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, ha portata generale, con la conseguenza che trova applicazione tanto all'edilizia pubblica che a quella privata. Pertanto, sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale del predetto articolo, nel corso di una controversia tra privati e relativa a rapporti tra privati, non ha fondamento l'eccezione di irrilevanza della questione stessa.
L'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, ha portata generale, con la conseguenza che trova applicazione tanto all'edilizia pubblica che a quella privata. Pertanto, sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale del predetto articolo, nel corso di una controversia tra privati e relativa a rapporti tra privati, non ha fondamento l'eccezione di irrilevanza della questione stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23