Sentenza 107/1968 (ECLI:IT:COST:1968:107)
Massima numero 2993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/68 B. EGUAGLIANZA - LEGGE 5 LUGLIO 1966, N. 526, ART. 6, SULLA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA - RILASCIO DI LICENZE EDILIZIE - EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE NEL TEMPO - NON DETERMINA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.
SENT. 107/68 B. EGUAGLIANZA - LEGGE 5 LUGLIO 1966, N. 526, ART. 6, SULLA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA - RILASCIO DI LICENZE EDILIZIE - EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE NEL TEMPO - NON DETERMINA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, che ha sostituito l'art. 4, comma quarto, parte seconda, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimento per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia) sotto il profilo che la disciplina da esso dettata lederebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La norma, infatti, dispone che le opere eseguite o in corso di esecuzione sulla base ed in conformita' di licenze edilizie, rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale non siano soggette alle disposizioni del comma precedente e che a dette opere siano applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore stesso. Essa pertanto non ha effetto retroattivo, e non determina alcuna disparita' di trattamento rispetto a situazioni giuridiche eguali.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, che ha sostituito l'art. 4, comma quarto, parte seconda, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimento per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia) sotto il profilo che la disciplina da esso dettata lederebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. La norma, infatti, dispone che le opere eseguite o in corso di esecuzione sulla base ed in conformita' di licenze edilizie, rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale non siano soggette alle disposizioni del comma precedente e che a dette opere siano applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore stesso. Essa pertanto non ha effetto retroattivo, e non determina alcuna disparita' di trattamento rispetto a situazioni giuridiche eguali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte