Sentenza 72/2020 (ECLI:IT:COST:2020:72)
Massima numero 43270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  26/02/2020;  Decisione del  26/02/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43271  43272


Titolo
Ricorso in via principale - Censure di legge regionale formulate in relazione a d.P.C.m., fonte formalmente non interposta - Intrinseco collegamento agli atti espressione della competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Ammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019, sono ammissibili le censure formulate dal Governo in relazione al d.P.C.m. del 12 gennaio 2017. Pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, dal petitum del ricorso viene anzitutto in rilievo che esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina "sostanziale" dei procedimenti legislativi di attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. in ambito regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 6  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 6  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente consiglio ministri  12/01/2017  n.   art.