Sentenza 108/1968 (ECLI:IT:COST:1968:108)
Massima numero 2995
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 108/68. ISTRUZIONE - EDILIZIA RELATIVA ALLE SCUOLE MATERNE - COMPETENZA DELLO STATO - CIRCOLARE ASSESSORIALE 11 SETTEMBRE 1967, N. 14700/67 DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ANNULLAMENTO.

Testo
E' competente lo Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne: pertanto e' annullata la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia. La potesta' della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le e' attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne e' oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed e' uniforme nell'intero territorio nazionale; ne' puo' esservi dubbio che l'attivita' amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Percio' gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto, e 26 lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/08/1965  n. 1116  art. 26  lett. E