Sentenza 108/1968 (ECLI:IT:COST:1968:108)
Massima numero 2995
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 108/68. ISTRUZIONE - EDILIZIA RELATIVA ALLE SCUOLE MATERNE - COMPETENZA DELLO STATO - CIRCOLARE ASSESSORIALE 11 SETTEMBRE 1967, N. 14700/67 DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ANNULLAMENTO.
SENT. 108/68. ISTRUZIONE - EDILIZIA RELATIVA ALLE SCUOLE MATERNE - COMPETENZA DELLO STATO - CIRCOLARE ASSESSORIALE 11 SETTEMBRE 1967, N. 14700/67 DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ANNULLAMENTO.
Testo
E' competente lo Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne: pertanto e' annullata la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia. La potesta' della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le e' attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne e' oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed e' uniforme nell'intero territorio nazionale; ne' puo' esservi dubbio che l'attivita' amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Percio' gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto, e 26 lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).
E' competente lo Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne: pertanto e' annullata la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia. La potesta' della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le e' attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne e' oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed e' uniforme nell'intero territorio nazionale; ne' puo' esservi dubbio che l'attivita' amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Percio' gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto, e 26 lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1965
n. 1116
art. 26 lett. E