Sentenza 109/1968 (ECLI:IT:COST:1968:109)
Massima numero 2996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2997
Titolo
SENT. 109/68 A. SOVRANITA' POPOLARE - AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOVRANITA' POPOLARE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA COSTITUZIONE - PORTATA.
SENT. 109/68 A. SOVRANITA' POPOLARE - AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOVRANITA' POPOLARE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA COSTITUZIONE - PORTATA.
Testo
La censura di incostituzionalita' dell'art. 341 del Codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non e' fondata, dato che questo, se riconosce al popolo l'appartenenza della sovranita', ne consente poi l'esercizio solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso puo' desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.
La censura di incostituzionalita' dell'art. 341 del Codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non e' fondata, dato che questo, se riconosce al popolo l'appartenenza della sovranita', ne consente poi l'esercizio solo "nelle forme e nei limiti della Costituzione", e pertanto nulla da esso puo' desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Altri parametri e norme interposte