Sentenza 109/1968 (ECLI:IT:COST:1968:109)
Massima numero 2997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2996


Titolo
SENT. 109/68 B. EGUAGLIANZA - DIVERSITA' DI SANZIONI PER I REATI DI OLTRAGGIO E DI INGIURIE - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISTINZIONE.

Testo
Non viola il principio di eguaglianza la diversita' delle sanzioni disposte nei casi di offesa all'onore o al decoro di una persona, nelle due ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 341 e 594 Codice penale, poiche' essa trova un'ovvia giustificazione nella eterogeneita' delle fattispecie criminose in essi considerate: l'una riguardante l'offesa recata ai privati cittadini, l'altra invece rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e nell'atto dell'esercizio dei poteri a lui conferiti. Ne' puo' dirsi che il differente trattamento dell'oltraggio rispetto all'altro proprio dell'ingiuria divenga irrazionale per effetto dell'eccessiva sproporzione dell'entita' delle sanzioni irrogabili nei due casi, distintamente considerati, poiche' la valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in queste sede, all'infuori dell'eventualita', non verificantesi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte