Sentenza 110/1968 (ECLI:IT:COST:1968:110)
Massima numero 2998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/68. CODICE PENALE - ART. 708 C.P. - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - STATO DEL POSSESSORE - NOZIONE PROVENIENZA DEL POSSESSO - PROVA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE DELLA NON PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE.

Testo
La nozione di "stato" del possessore, di cui all'art. 708 del codice penale e' da riferire non solo all'ipotesi di possesso di cose non confacenti al suo stato, ma anche a quella di possesso di denaro e di oggetti di valore, e riguardando le particolari condizioni del possessore indicate nel precedente art. 707, non puo' essere ricondotta ad una significazione che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E', poi, da escludere che la giustificazione del possesso imponga anche la prova della sua provenienza, richiedendosi soltanto l'elemento, comune ai reati contravvenzionali, della coscienza e della volontarieta' dell'azione da provarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i comuni principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Il "possesso ingiustificato di valori" e' nel codice annoverato tra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio e trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativamente a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per cotravvenzioni, annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 cod. pen., attinenti anch'essi alla tutela del patrimonio. E' pertanto privo di ragionevolezza il riferimento della norma ai condannati per mendicita', ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, non conseguenti a condanne per delitti o contravvenzioni - previste nelle prime due ipotesi dell'art. 707 cod. pen. - nonche' ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sussiste invece la violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), della non presunzione di colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). La norma denunziata, infatti, offre un'indicazione sufficientemente precisa del fatto punibile; il principio di non colpevolezza non investe il modo di provare il "fatto di reato"; e la funzione rieducativa della pena, infine, non puo' essere invocata per escludere la legittimita' di norme contravvenzionali il cui oggetto e' la prevenzione di taluni delitti contro il patrimonio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte