Sentenza 111/1968 (ECLI:IT:COST:1968:111)
Massima numero 2999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/68. FASCISMO - SANZIONI - REVOCA DELLE DECORAZIONI PER ATTI INERENTI ALLA GUERRA DI SPAGNA - D.L.L. 21 AGOSTO 1945, N. 535 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' POLITICA - INSINDACABILITA'.
SENT. 111/68. FASCISMO - SANZIONI - REVOCA DELLE DECORAZIONI PER ATTI INERENTI ALLA GUERRA DI SPAGNA - D.L.L. 21 AGOSTO 1945, N. 535 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - DISCREZIONALITA' POLITICA - INSINDACABILITA'.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma. e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la "revoca delle concessioni delle medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialita'". E cio' perche' detta legge, emanata nell'agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la revoca ha esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento stabilizzato. Inoltre, la valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista - per i quali quella guerra rappresento' un fatto ideologico ritenuto incompatibile col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella Costituzione - poiche' fatta dal legislatore nell'esercizio del potere discrezionale consentitogli entro i limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di questa Corte.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma. e 2 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 535, recante norme per la "revoca delle concessioni delle medaglie al valore in favore di appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialita'". E cio' perche' detta legge, emanata nell'agosto 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la revoca ha esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento stabilizzato. Inoltre, la valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista - per i quali quella guerra rappresento' un fatto ideologico ritenuto incompatibile col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella Costituzione - poiche' fatta dal legislatore nell'esercizio del potere discrezionale consentitogli entro i limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di questa Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte