Sentenza 112/1968 (ECLI:IT:COST:1968:112)
Massima numero 3000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 112/68 A. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 112/68 A. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (t.u. sulle pensione civili e militari), gia' abrogato con legge 8 giugno 1966, n. 424, il quale disponeva la riduzione della pensione per gli impiegati destituiti o comunque allontanati dal servizio per effetto di procedimento disciplinare.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (t.u. sulle pensione civili e militari), gia' abrogato con legge 8 giugno 1966, n. 424, il quale disponeva la riduzione della pensione per gli impiegati destituiti o comunque allontanati dal servizio per effetto di procedimento disciplinare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte