Sentenza 112/1968 (ECLI:IT:COST:1968:112)
Massima numero 3002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 112/68 C. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ANALOGIA CON NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 112/68 C. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ANALOGIA CON NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e' in contrasto con l'art. 3 Cost., perche', in seguito alla legge 8 giugno 1966, n. 424, che ha abrogato l'articolo, e alle sentenze della Corte (3/66, 78/67) che hanno dichiarato illegittime norme analoghe, la sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una ingiustificata ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro per condanna penale o provvedimento disciplinare.
L'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e' in contrasto con l'art. 3 Cost., perche', in seguito alla legge 8 giugno 1966, n. 424, che ha abrogato l'articolo, e alle sentenze della Corte (3/66, 78/67) che hanno dichiarato illegittime norme analoghe, la sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una ingiustificata ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro per condanna penale o provvedimento disciplinare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte