Sentenza 113/1968 (ECLI:IT:COST:1968:113)
Massima numero 3003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 113/68 A. PENA - SUO FINE RIEDUCATIVO - PENA PECUNIARIA - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - LEGITTIMITA'.
SENT. 113/68 A. PENA - SUO FINE RIEDUCATIVO - PENA PECUNIARIA - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - LEGITTIMITA'.
Testo
Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).
Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte