Sentenza 113/1968 (ECLI:IT:COST:1968:113)
Massima numero 3003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3004  3005


Titolo
SENT. 113/68 A. PENA - SUO FINE RIEDUCATIVO - PENA PECUNIARIA - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - LEGITTIMITA'.

Testo
Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte