Sentenza 113/1968 (ECLI:IT:COST:1968:113)
Massima numero 3004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3003  3005


Titolo
SENT. 113/68 B. ASSISTENZA - PENSIONI DI GUERRA - NON HANNO FUNZIONE ASSISTENZIALE.

Testo
Le norme che stabiliscono la perdita del diritto alla pensione di guerra in caso di sopravvenuta indegnita' non violano l'art. 38 della Costituzione, poiche' a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra e' da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte