Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Approvazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali - Trattamenti residenziali e semiresidenziali - Limitazione riservata agli anziani e ai soggetti affetti da demenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 che, nell'approvare il prospetto contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, stabilisce che i trattamenti residenziali e semiresidenziali siano limitati a particolari categorie di persone non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza). La norma regionale impugnata dal Governo riduce indebitamente il novero dei destinatari delle prestazioni essenziali socio-sanitarie, legandole alla presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, il quale costituisce il provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA previsto sin dalla legge n. 502 del 1992, in attuazione specifica del menzionato parametro costituzionale.
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) rappresentano "standard minimi" da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in alcune sue parti, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato, essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni. L'indefettibilità e la generalità di tale disciplina uniforme sono collegate a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione - pur in un sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite -, in modo da assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012).
La determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. (Precedente citato: sentenza n. 62 del 2020).