Sentenza 113/1968 (ECLI:IT:COST:1968:113)
Massima numero 3005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3003  3004


Titolo
SENT. 113/68 C. EGUAGLIANZA - PENSIONI DI GUERRA - PERDITA DELLA PENSIONE IN SEGUITO A CONDANNA PENALE - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Contrastano col principio di eguaglianza le norme che stabiliscono la perdita della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' conseguente a condanna penale, risultando ingiustificata la differenza di trattamento che si e' venuta a determinare rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 e, con effetti piu' generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti delle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il piu' gravemente lesivo dei supremi interessi dello Stato. Tale irragionevole diversita' di trattamento si manifesta in particolare nella distinzione che ne deriva fra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria in funzione di pensione di guerra (ex art. 637 legge n. 313 del 1968), conservano il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati. Ed ancora piu' incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera, poiche', mentre prevede la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte