Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/68 A. POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE AGENTI ED UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RILEVARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - COD. PROC. PEN., ART. 349 - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA ALL'ART. 246, U. CO., DEL COD. PROC. PEN. DEL 1913.
SENT. 114/68 A. POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE AGENTI ED UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RILEVARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - COD. PROC. PEN., ART. 349 - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA ALL'ART. 246, U. CO., DEL COD. PROC. PEN. DEL 1913.
Testo
La proposizione dell'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., che dispone "il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie" forma sintatticamente e logicamente tutt'uno con quella che immediatamente la segue, integrandone il precetto "e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare": la norma che risulta dall'intero contesto e', pertanto, puntualmente corrispondente, nella sostanza, a quella espressa, con piu' semplice dizione e piu' lato riferimento soggettivo, dall'art. 246, ultimo comma, del cod. proc. pen. del 1913.
La proposizione dell'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., che dispone "il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie" forma sintatticamente e logicamente tutt'uno con quella che immediatamente la segue, integrandone il precetto "e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare": la norma che risulta dall'intero contesto e', pertanto, puntualmente corrispondente, nella sostanza, a quella espressa, con piu' semplice dizione e piu' lato riferimento soggettivo, dall'art. 246, ultimo comma, del cod. proc. pen. del 1913.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte