Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3006  3008  3009  3010  3011


Titolo
SENT. 114/68 B. PROCESSO PENALE - ESAME DEI TESTIMONI - DEPOSIZIONE SULLA FEDE DI UN CONFIDENTE - INAMMISSIBILITA' EX ART. 349 COD. PROC. PEN. - IDENTITA' DI RATIO CON ALTRE DISPOSIZIONI. (ARTT. 8 E 141 COD. PROC. PEN. E 349, QUARTO COMMA. STESSO CODICE).

Testo
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., statuendo, al pari di quella contenuta all'art. 246 del precedente codice, l'inammissibilita' di una deposizione sulla fede di un confidente del quale non si faccia il nome e che di conseguenza non potrebbe a sua volta essere chiamato a testimoniare personalmente in giudizio, si apparenta alle disposizioni che proscrivono l'uso processuale degli scritti anonimi (artt. 8 e 141 cod. proc. pen.) e che fanno divieto ai testimoni di "deporre sulle voci correnti nel pubblico" intorno ai fatti di causa (art. 349, comma quarto, cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte