Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/68 C. POLIZIA GIUDIZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 109 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 114/68 C. POLIZIA GIUDIZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 109 - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 109 della Costituzione deve ritenersi per il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo estraneo alla materia delle prove in genere e delle prove testimoniali in specie: esso, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, ha comunque il preciso ed univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorita' giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa dell'autorita' giudiziaria medesima (cfr. gia' la sent. n. 64 del 6 giugno 1963).
L'art. 109 della Costituzione deve ritenersi per il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo estraneo alla materia delle prove in genere e delle prove testimoniali in specie: esso, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, ha comunque il preciso ed univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorita' giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa dell'autorita' giudiziaria medesima (cfr. gia' la sent. n. 64 del 6 giugno 1963).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 109
Altri parametri e norme interposte