Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3006  3007  3009  3010  3011


Titolo
SENT. 114/68 C. POLIZIA GIUDIZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 109 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 109 della Costituzione deve ritenersi per il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo estraneo alla materia delle prove in genere e delle prove testimoniali in specie: esso, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, ha comunque il preciso ed univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorita' giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata all'autonoma iniziativa dell'autorita' giudiziaria medesima (cfr. gia' la sent. n. 64 del 6 giugno 1963).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 109

Altri parametri e norme interposte