Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/68 D. POLIZIA GIUDIZIARIA - LIMITAZIONI ALLA PROVA TESTIMONIALE EX ART. 349, U. CO., C.P.P. - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RILEVARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - INCIDENZA SUI VINCOLI DI SUBORDINAZIONE FUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 109 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 114/68 D. POLIZIA GIUDIZIARIA - LIMITAZIONI ALLA PROVA TESTIMONIALE EX ART. 349, U. CO., C.P.P. - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RILEVARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - INCIDENZA SUI VINCOLI DI SUBORDINAZIONE FUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 109 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc., non incidono sui vincoli di subordinazione funzionale - ne' la situazione muterebbe se si trattasse di subordinazione gerarchica - nei confronti dell'autorita' giudiziaria da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in quanto questi ultimi, non diversamente da ogni altro pubblico ufficiale, si configurano, quando assumono nel processo la qualita' di testimoni, esclusivamente come tali, senza che gli obblighi e i diritti ad essi imposti o riconosciuti in questa veste possano comunque riuscire alterati nell'uno o nell'altro senso dai particolari rapporti di dipendenza in cui, sotto altri profili e ad altri effetti, essi possono trovarsi nei confronti della stessa autorita' giudiziaria procedente.
Le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc., non incidono sui vincoli di subordinazione funzionale - ne' la situazione muterebbe se si trattasse di subordinazione gerarchica - nei confronti dell'autorita' giudiziaria da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in quanto questi ultimi, non diversamente da ogni altro pubblico ufficiale, si configurano, quando assumono nel processo la qualita' di testimoni, esclusivamente come tali, senza che gli obblighi e i diritti ad essi imposti o riconosciuti in questa veste possano comunque riuscire alterati nell'uno o nell'altro senso dai particolari rapporti di dipendenza in cui, sotto altri profili e ad altri effetti, essi possono trovarsi nei confronti della stessa autorita' giudiziaria procedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 109
Altri parametri e norme interposte