Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3006  3007  3008  3009  3011


Titolo
SENT. 114/68 E. POLIZIA GIUDIZIARIA - ESAME DEI TESTIMONI - ART. 349, U. CO., COD. PROC. PEN. - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RIVELARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - CONTRASTO CON L'ART. 109 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
Non e' esatto che la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen., violi l'art. 109 Cost., in quanto preclude al giudice l'accertamento della verita': quella norma, infatti, concerne l'ufficiale od agente di polizia giudiziaria in quanto testimone e non gia' in quanto organo ausiliario dell'ufficio giudiziario, posto alle sue dipendenze per lo svolgimento delle indagini; d'altro lato l'art. 109 nulla dice, neppure per implicito, in ordine alla estensione dei poteri di cognizione spettanti al giudice nel processo penale. L'eventualita' che ne risulti illecitamente favorita l'impunita' di chi dovrebbe, a qualsiasi titolo, assumere la veste di imputato esula dalla ipotesi prevista dalla norma impugnata, la quale non potrebbe certamente essere invocata per giustificare l'omessa denuncia degli indiziati di un reato, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni di legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 109

Altri parametri e norme interposte