Sentenza 114/1968 (ECLI:IT:COST:1968:114)
Massima numero 3011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/68 F. POLIZIA GIUDIZIARIA - ESAME DEI TESTIMONI - ART. 349, U. CO., COD. PROC. PEN. - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RIVELARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 114/68 F. POLIZIA GIUDIZIARIA - ESAME DEI TESTIMONI - ART. 349, U. CO., COD. PROC. PEN. - DIVIETO PER IL GIUDICE DI OBBLIGARE UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A RIVELARE I NOMI DELLE PERSONE CHE HANNO LORO FORNITO NOTIZIE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349, cod. proc. pen., non contrasta con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la diversita' di trattamento in essa prevista per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei confronti di ogni altro testimone non concreta una discriminazione in favore di determinanti soggetti, essendo invece determinata da obiettive ragioni inerenti alla pubblica funzione da essi svolta. Per le stesse ragioni non e' incostituzionale la diversa disciplina del segreto di polizia nei confronti con altri segreti, nonche' la posizione differenziata che ne risulta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto ad altre categorie di pubblici ufficiali: diversita' che non sono pertanto ne' arbitrarie ne' irragionevoli e non contrastano con alcun principio costituzionale, mentre anzi trovano il loro fondamento nell'interesse alla realizzazione della giustizia che, "fra l'altro, vale ad assicurare l'esercizio di tutte le liberta'" ed "e' anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione" (cfr. gia' sent. n. 18 del 3 marzo 1966).
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 349, cod. proc. pen., non contrasta con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la diversita' di trattamento in essa prevista per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei confronti di ogni altro testimone non concreta una discriminazione in favore di determinanti soggetti, essendo invece determinata da obiettive ragioni inerenti alla pubblica funzione da essi svolta. Per le stesse ragioni non e' incostituzionale la diversa disciplina del segreto di polizia nei confronti con altri segreti, nonche' la posizione differenziata che ne risulta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto ad altre categorie di pubblici ufficiali: diversita' che non sono pertanto ne' arbitrarie ne' irragionevoli e non contrastano con alcun principio costituzionale, mentre anzi trovano il loro fondamento nell'interesse alla realizzazione della giustizia che, "fra l'altro, vale ad assicurare l'esercizio di tutte le liberta'" ed "e' anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione" (cfr. gia' sent. n. 18 del 3 marzo 1966).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte