Sentenza 115/1968 (ECLI:IT:COST:1968:115)
Massima numero 3012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 115/68. PROCEDIMENTO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - NOMINA DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - ART. 304 COD. PROC. PEN. - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'istruzione sommaria, per la nomina del difensore dell'imputato, deve essere applicato, non l'art. 304, ma l'art. 390 del cod. proc. pen., che anticipa la nomina stessa anche ad un momento anteriore, se necessario. E cio' prescindere dalla constatazione che gia l'art. 128 dello stesso codice presuppone la necessita' dell'interrogatorio, o, quanto meno, di un ordine o mandato rimasto senza effetto al fine di permettere all'imputato di nominare il difensore di fiducia, se ne sia privo. Col che, qualora debbano compiersi atti cui il difensore abbia diritto di assistere, e' nel momento in cui tali atti vengono disposti che il difensore deve essere nominato. Ne consegue che, non potendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato art. 304 avere alcuna influenza nel giudizio a quo, la questione di illegittimita' costituzionale della norma contenuta in quest'ultimo articolo sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere dichiarata inammissibile, per manifesta irrilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23