Sentenza 116/1968 (ECLI:IT:COST:1968:116)
Massima numero 3013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3014


Titolo
SENT. 116/68 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - LEGGE DELEGA N. 1 DEL 1956, ART. 63 - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 1431 - QUALIFICA "DI ACCONTO" DELLA RITENUTA PRATICATA SULLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI STATALI PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE: REVOCA DEL BENEFICIO FISCALE CONCESSO AGLI STATALI CON LEGGE 8 APRILE 1952, N. 212, CHE QUALIFICAVA DEFINITIVE LE TRATTENUTE STESSE - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DI CUI ALLA DELEGA LEGISLATIVA SUDDETTA - CONTESTUALE ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 1959, N. 361 - RICEZIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE DELEGATA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA CONTRO L'ART. 143 DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1948, N. 645 - INAMMISSIBILITA' DELLA STESSA.

Testo
La legge 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore il 1x gennaio 1960, qualifica "di acconto" le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, ai fini della corresponsione dell'imposta complementare sul reddito, e recepisce cosi' il principio gia' contenuto nell'art. 143 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) emanato in base alla delega legislativa di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, ed entrato in vigore pure il 1x gennaio 1960. Tale coincidenza cronologica nell'attuazione dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, unitamente alla coincidenza del rispettivo contenuto, costituisce elemento determinante per escludere l'utilita' della verifica del vizio di eccesso di delega legislativa lamentato nei confronti al citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, giacche' qualunque possa essere l'esito della verifica stessa, sara', in ogni caso, la legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalita', a regolare il rapporto d'imposta in esame, dando luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro il citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 63 della legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23