Sentenza 72/2020 (ECLI:IT:COST:2020:72)
Massima numero 43272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali - Decorrenza delle quote di compartecipazione regionale, laddove difformi da quelle attuali, dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali - Decorrenza delle quote di compartecipazione regionale, laddove difformi da quelle attuali, dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 1, comma 2, della legge Reg. Puglia n. 6 del 2019, secondo cui le quote di compartecipazione relative ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate. Il comma impugnato dal Governo, continuando a far riferimento alla disciplina previgente, rende temporaneamente inapplicabile in parte qua il d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, pur non avendo il legislatore regionale il potere di interferire nella determinazione statale dei LEA, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 1, comma 2, della legge Reg. Puglia n. 6 del 2019, secondo cui le quote di compartecipazione relative ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate. Il comma impugnato dal Governo, continuando a far riferimento alla disciplina previgente, rende temporaneamente inapplicabile in parte qua il d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, pur non avendo il legislatore regionale il potere di interferire nella determinazione statale dei LEA, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 6
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente consiglio ministri 12/01/2017
n.
art.