Sentenza 117/1968 (ECLI:IT:COST:1968:117)
Massima numero 3015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/11/1968; Decisione del
21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3016
Titolo
SENT. 117/68 A. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - APPLICAZIONE ANCHE NELLA FASE ISTRUTTORIA CON RITO FORMALE.
SENT. 117/68 A. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - APPLICAZIONE ANCHE NELLA FASE ISTRUTTORIA CON RITO FORMALE.
Testo
Il principio della non derogabilita' del giudice naturale trova applicazione anche nella fase istruttoria del processo penale, quando la legge prescrive che si proceda con istruttoria formale: l'attivita' processuale svolta in tale tipo di istruttoria ha non dubbia natura giurisdizionale sia perche' e' svolta da un giudice, sia perche' termina con un atto che ha non solo forza ma natura di sentenza. Cfr.: anche S. n. 110/63.
Il principio della non derogabilita' del giudice naturale trova applicazione anche nella fase istruttoria del processo penale, quando la legge prescrive che si proceda con istruttoria formale: l'attivita' processuale svolta in tale tipo di istruttoria ha non dubbia natura giurisdizionale sia perche' e' svolta da un giudice, sia perche' termina con un atto che ha non solo forza ma natura di sentenza. Cfr.: anche S. n. 110/63.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte