Sentenza 117/1968 (ECLI:IT:COST:1968:117)
Massima numero 3016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3015


Titolo
SENT. 117/68 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 389, TERZO COMMA - CASI IN CUI SI PROCEDE CON ISTRUZIONE SOMMARIA - VALUTAZIONE COMPIUTA DAL PUBBLICO MINISTERO SULLA EVIDENZA DELLA PROVA - SINDACABILITA' NEL CORSO DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).

Testo
L'art. 389, terzo comma, cod. proc. pen., facendo discendere la competenza del giudice istruttore dalla scelta del pubblico ministero effettuata in base ad apprezzamenti e valutazioni non ancorati a rigorosi criteri oggettivi, potrebbe essere non incompatibile con il principio della precostituzione del giudice solo ove ne fosse consentito un controllo giurisdizionale nell'ulteriore corso del procedimento. Pertanto, la norma dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, si pone in contrasto con l'art. 25 Cost. nei limiti in cui esclude la sindacabilita' nel corso del processo della valutazione compiuta dal p.m. sulla evidenza della prova.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte