Sentenza 119/1968 (ECLI:IT:COST:1968:119)
Massima numero 3018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/11/1968;  Decisione del  21/11/1968
Deposito del 28/11/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3019


Titolo
SENT. 119/68 A. RIFORMA FONDIARIA - TERZO RESIDUO - D.P.R. 21 MAGGIO 1957 CHE TRASFERISCE ALL'ENTE ESPROPRIANTE PARTE DI TERRENI COSTITUENTI IL TERZO RESIDUO DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO DI ESPROPRIAZIONE D.P.R. 14 MAGGIO 1952, N. 506 - CARATTERE DI ATTO AMMINISTRATIVO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.P.R. 21 MAGGIO 1957; COST. ART. 134).

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 21 maggio 1957 con il quale parte dei terreni costituenti il terzo residuo di terreni assoggettati a vincolo di indisponibilita' a seguito del precedente decreto di espropriazione 14 maggio 1952, n. 506 vengono trasferiti in proprieta' dell'ente di riforma, poiche' tale provvedimento (pubblicato per estratto mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 14 agosto 1957) non e' un decreto legislativo delegato, ma ha la natura sostanziale e formale di atto amministrativo ed e', pertanto, insuscettibile del sindacato di legittimita' costituzionale che spetta alla Corte unicamente sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge. (Cost. art. 134).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte